Se non paghi gli alimenti possono pignorarti la pensione? Sì, ma c’è un limite

Anche i debiti alimentari possono causare il pignoramento dello stipendio o della pensione, ma la legge prevede delle eccezioni. Ecco quali.

Per soddisfare la propria pretesa, il creditore può procedere con il pignoramento presso terzi.

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Se non si adempie ai crediti alimentari può scattare il pignoramento presso terzi (genovawhatson.it)

Si tratta di una misura grazie alla quale si recuperano le somme dovute dal debitore, per mezzo dell’esproprio del suo denaro, trattenuto da terzi soggetti. Questa procedura può essere avviata anche per i crediti alimentari, in seguito al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge o ai figli.

Una delle ipotesi più diffuse di pignoramento prezzo terzi è il pignoramento dello stipendio o della pensione, dove il terzo è il datore di lavoro oppure l’Ente che eroga la prestazione pensionistica, che preleva le somme dovute dal debitore, prima che vengano accreditate. Come funziona bel dettaglio? Scopriamolo.

Pignoramento dello stipendio o della pensione per crediti alimentari: le regole da seguire

L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce che i crediti alimentari sono impignorabili.

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Come si effettua il pignoramento della pensione o dello stipendio? (genovawhatson.it)

Allo stesso tempo, prevede delle eccezioni a tale principio. Possono, infatti, essere pignorati per soddisfare un debito di natura alimentare e previa autorizzazione Presidente del Tribunale o di un Giudice da lui delegato e soltanto per l’ammontare stabilito tramite decreto.

Il coniuge o il figlio a cui spettano gli alimenti non versati, possono iniziare un procedimento di pignoramento presso terzi, per ottenere gli importi dovuti dal debitore. Ci sono, tuttavia, dei limiti da rispettare. Nell’ipotesi di pignoramento dello stipendio, non può essere sottratto l’intero ammontare della retribuzione del debitore. La legge, infatti, prevede che possa essere pignorato esclusivamente il quinto dell’importo.

Per le pensioni, invece, l’impignorabilità è fissata a una somma equivalente a due volte l’Assegno sociale. Attualmente, tale prestazione è pari a 503,27 euro; di conseguenza, la cifra non pignorabile è di 1.006,54 euro. Solo la somma che eccede tale soglia può essere pignorata di un quinto, per soddisfare il creditore.

Nell’ipotesi di pignoramento dei crediti alimentari, per azzerare un debito di eguale natura, l’importo che può essere sottratto al debitore deve essere deciso dal Giudice con decreto. Per tutte le altre tipologie di crediti, ai sensi dell’art. 543 del codice di procedura civile, l’ammontare del pignoramento non può essere superiore a un quinto di quanto dovuto.

Ricordiamo, infine, che se il creditore decide di pignorare il conto corrente del debitore che non ha versato gli alimenti, non potrà essere attaccata una somma corrispondente a tre volte l’Assegno sociale e, dunque, a 1.509,81 euro. L’ammontare eccedente depositato sul conto potrà essere pignorato per intero, per soddisfare il creditore.

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