La pensione privilegiata è una prestazione speciale che cambia la vita: vediamo come funziona!
La pensione privilegiata consiste in una misura assistenziale riservata ad alcuni dipendenti pubblici.
In particolare, spetta a tali categorie:
- Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
- Polizia, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza;
- Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria;
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico.
Viene erogata esclusivamente previo riconoscimento di un’infermità o di lesioni per causa di servizio, che comportano inabilità totale o parziale.
In realtà, la pensione privilegiata si sostanzia in diverse prestazioni, e cioè:
- nella pensione di privilegio vera e propria, nel caso in cui le condizioni sanitarie del beneficiario non sono migliorabili;
- in un assegno rinnovabile di anno in anno, se le lesioni o le infermità possono migliorare;
- a un’indennità una tantum, per infermità lievi e rientranti in quelle inserite nella Tabella ministeriale B allegata al D.P.R. n. 915/1978.
Pensione privilegiata: quando viene corrisposta e in che misura?
Il presupposto fondamentale per l’erogazione della pensione previlegiata è il riconoscimento dell’infermità derivante da infortunio oppure della malattia professionale per causa di servizio.
La verifica dello stato di salute del richiedente è affidata alla CMO (Commissione Medica Ospedaliera) territorialmente competente, mentre l’accertamento della sussistenza della causa di servizio spetta al Comitato di verifica istituito presso l’Amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Il versamento della prestazione è disposto d’ufficio, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per via di inabilità assoluta e permanente, riconosciuta al lavoratore per causa di servizio. In tutti gli altri casi, invece, avviene su domanda, da inviare, non oltre cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, in modalità telematica sul portale dell’INPS oppure attraverso un intermediario abilitato (ad esempio, un consulente del lavoro o un Patronato).
L’ammontare della pensione privilegiata varia a seconda del grado di infermità riscontrato e classificato in base alle otto categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n.915/1978, in ordine di gravità crescente; la prima categoria è la massima e l’ottava è la minima.
Le infermità elencate nella Tabella B allegata al D.P.R. n.915/1978, invece, consentono l’ottenimento di una cifra inferiore e una tantum. Nel dettaglio, se l’infermità appartiene alla prima categoria, l’importo è del 100% della base pensionabile. Dalla seconda categoria, poi, la percentuale si riduce del 10% per ogni grado. Di conseguenza, alla seconda categoria è attribuito il 90% della base imponibile, alla terza l’80%, alla quarta il 70%, alla quinta il 60%, alla sesta il 50%, alla settima il 40% e all’ottava il 30%.